- attività svolta in forma autonoma che genera un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi presunti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità, o la fine dell'anno, se antecedente. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo NASpI-com – entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASpI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Ove l'attività sussista, la mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20174%20del%2023-11-2017.pdf
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