giovedì 7 giugno 2018

NASPI, compatibilità con altri lavori

Qui la più recente circolare INPS sull'argomento. Attenzione ai termini usati dalla circolare, infatti per prestazione occasionale non si fa riferimento alla "prestazione autonoma occasionale" ma quella gestita tramite voucher. La "prestazione autonoma occasionale" a mio avviso è compatibile con la NASPI entro i 4.800 € annui, ma va sempre data comunicazione e comunque si subisce una riduzione:
  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi presunti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità, o la fine dell'anno, se antecedente. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo  NASpI-com – entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di  NASpI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Ove l'attività sussista, la mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;


https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20174%20del%2023-11-2017.pdf

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